Sez. 1, Sentenza n. 39996 del 14/07/2005 Ud. (dep. 03/11/2005) Rv. 232941 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - IN GENERE | Violazione delle regole fissate per l'esame (artt. 498, comma primo, 499 cod. proc. pen). - Inutilizzabilità - Esclusione - Ragioni - Nullità - Insussistenza - Motivi. .
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - IN GENERE
In tema di assunzione ed utilizzazione delle prove, non dà luogo alla sanzione di inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., la violazione delle regole per l'esame fissate dagli artt. 498, comma primo, e 499 cod. proc. pen., poiché non si tratta di prove assunte in violazione di divieti posti dalla legge, bensì di prove assunte con modalità diverse da quelle prescritte. Deve essere, del pari, esclusa la ricorrenza di nullità, atteso il principio di tassatività vigente in materia e posto che l'inosservanza delle norme indicate non é riconducibile ad alcuna delle previsioni delineate dall'art. 178 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 498 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 499 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)