Sez. 1, Sentenza n. 13387 del 16/05/2013 Ud. (dep. 21/03/2014) Rv. 259728 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - IN GENERE | Divieto di porre domande non pertinenti o suggestive - Nullità od inutilizzabilità - Esclusione - Ragioni.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - IN GENERE
In tema di esame testimoniale, la violazione del divieto di porre domande suggestive non dà luogo nè alla sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art. 191 cod.proc.pen., nè a quella di nullità, atteso che l'inosservanza delle disposizioni fissate dagli artt. 498, comma primo, e 499 cod. proc. pen. non determina nè l'assunzione di prove in violazione dei divieti di legge, nè la inosservanza di alcuna delle previsioni dettate dall'art. 178 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 498 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 499 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)