Sez. L, Sentenza n. 2838 del 05/02/2009 (Rv. 606881 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Medici convenzionati - Assistiti oltre il massimale - Compenso aggiuntivo - Esclusione - Fondamento - Azione di arricchimento senza causa - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
Ove il sanitario abbia preso in carico un numero di assistiti in misura eccedente il massimale consentito dall'accordo nazionale stipulato ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978, non può riconoscersi in suo favore alcun compenso aggiuntivo in relazione a detti assistiti "ultramassimale", non potendo farsi discendere tale preclusione dall'inosservanza di un divieto posto dalla legge, ma dal dovere del sanitario di mantenersi a conoscenza del numero, non superabile, e dell'identità dei suoi pazienti. Ne è esperibile, da parte del sanitario, un'azione di arricchimento senza causa, difettandone il presupposto della diminuzione patrimoniale, che dev'essere provata dall'attore, non potendo presumersi detta perdita economica sulla base del numero degli assistiti ultramassimale, non necessariamente giovatisi delle cure mediche.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)