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Sez. L, Sentenza n. 15144 del 09/06/2008 (Rv. 603610 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Medici convenzionati - Assistiti oltre il massimale - Obbligo dell'ASL di trasmissione del tabulato periodico dei nominativi degli assistiti in carico al sanitario - Inadempimento - Effetti - Causa di giustificazione per l'omessa ricusazione degli assistiti ultramassimale - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603610-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE

Gli artt. 13 e 41 del d.P.R. n. 314 del 1990, con cui è stato reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale con i medici convenzionati, stipulato ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978, escludono il diritto a qualsiasi trattamento economico per le prestazioni sanitarie rese ad assistibili che eccedano il limite del massimale consentito; né assume rilievo, in mancanza di autorizzazione a superare tale limite, l'eventuale inadempimento dell'ASL all'obbligo di trasmettere il tabulato periodico dei nominativi degli assistiti in carico al sanitario convenzionato, ponendosi i due adempimenti in rapporto di reciproca autonomia, tale da escludere che la condotta dell'amministrazione integri una causa di giustificazione per il medico che ometta di ricusare quelli in eccesso rispetto al massimale, dovendo quest'ultimo sapere quanti e quali assistiti abbia in carico.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., DPR 28/09/1990 num. 314 art. 13, DPR 28/09/1990 num. 314 art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)