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Sez. L, Sentenza n. 764 del 27/01/1987 (Rv. 450457 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - DI TRASFERTA E MISSIONE (CHILOMETRAGGIO) - INDENNITÀ DI TRASFERTA FORFETTIZZATA - INCLUSIONE IN DETTO CALCOLO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450457-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - DI TRASFERTA E MISSIONE (CHILOMETRAGGIO) - INDENNITÀ DI TRASFERTA FORFETTIZZATA - INCLUSIONE IN DETTO CALCOLO - CONDIZIONI.*

Al fine della liquidazione dell'indennità di anzianità (maturata fino a prima dell'introduzione della disciplina del trattamento di fine rapporto di cui alla legge n. 297 del 1982 deve essere computata, in applicazione della norma inderogabile dello art. 2121 cod. civ., anche l'indennità cosiddetta di trasferta forfettizzata, prevista dalla contrattazione collettiva (quale quella dei dipendenti dell'ENEL) in relazione allo svolgimento della attività lavorativa in zona extra-urbana, qualora, alla stregua della interpretazione del complesso dei patti di detta contrattazione, insindacabilmente affidata al giudice del merito, l'indennità medesima risulti costituire, non già un rimborso di spese sostenute dal lavoratore in occasione di una vera e propria trasferta, ma un elemento non occasionale e predeterminato, o predeterminabile della retribuzione (anche se di importo mensile non strettamente costante), quale corrispettivo della peculiarità della prestazione lavorativa consistente nell'Obbligo del lavoratore di espletare la propria attività in luoghi sempre diversi. (Conf 354/86, mass n 443971).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)