Sez. L, Sentenza n. 354 del 20/01/1986 (Rv. 443971 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - COMPUTO - INDENNITÀ DI TRASFERTA COSIDDETTA FORFETTIZZATA IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELL'ENEL - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - COMPUTO - INDENNITÀ DI TRASFERTA COSIDDETTA FORFETTIZZATA IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELL'ENEL - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Al fine della liquidazione dell'indennità di anzianità (maturata fino a prima dell'introduzione della disciplina del trattamento di fine rapporto di cui alla legge n. 297 del 1982) deve essere computata, in applicazione della norma inderogabile dell'art. 2121 cod. civ., anche l'indennità cosiddetta di trasferta forfettizzata, prevista dalla contrattazione collettiva (quale quella dei dipendenti dell'ENEL) in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in zona extra-urbana, qualora, alla stregua della interpretazione del complesso dei patti di detta contrattazione, insindacabilmente affidata al giudice del merito, l'indennità medesima risulti costituire, non già un rimborso di spese sostenute dal lavoratore in occasione di una vera e propria trasferta, ma un elemento non occasionale e predeterminato, o predeterminabile della retribuzione (anche se di importo mensile non strettamente costante), quale corrispettivo della peculiarità della prestazione lavorativa consistente nell'Obbligo del lavoratore di espletare la propria attività in luoghi sempre diversi, ipotesi in cui non è identificabile la connotazione tipica della trasferta, costituita dalla temporanea dislocazione del lavoratore in un luogo diverso dalla normale Sede di lavoro. (nella specie il giudice del merito aveva ritenuto la natura retributiva dell'indennità suddetta, considerando tra l'altro che essa veniva corrisposta esclusivamente a quei lavoratori che, essendo obbligati a prestare la loro opera con carattere di ricorrenza in località site fuori dalla zona urbana, erano assoggettati ad un particolare disagio, che differenziava la loro prestazione lavorativa da quella degli altri dipendenti dell'ENEL; la S.C. - nel confermare tale pronuncia - ha affermato il suddetto principio di diritto). (Conf 1919/85, mass n 439831; (1074/84, mass n 433231).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Contr. Coll. 29/05/1973 num. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)