Sez. L, Sentenza n. 4621 del 14/07/1988 (Rv. 459508 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - DI TRASFERTA E MISSIONE (CHILOMETRAGGIO) - TRASFERTA E TRASFERIMENTO - DISTINZIONE - PRESTAZIONE LAVORATIVA DA ESEGUIRE NORMALMENTE E SISTEMATICAMENTE FUORI SEDE - NATURA RETRIBUTIVA DELLO SPECIALE EMOLUMENTO CORRISPOSTO - CONSEGUENTE INCLUSIONE SUL PREDETTO CALCOLO - NECESSITÀ - FATTISPECIE RELATIVA ALLA COSIDDETTA INDENNITÀ FORFETTIZZATA DI TRASFERTA PER I DIPENDENTI DELL'ENEL.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - DI TRASFERTA E MISSIONE (CHILOMETRAGGIO) - TRASFERTA E TRASFERIMENTO - DISTINZIONE - PRESTAZIONE LAVORATIVA DA ESEGUIRE NORMALMENTE E SISTEMATICAMENTE FUORI SEDE - NATURA RETRIBUTIVA DELLO SPECIALE EMOLUMENTO CORRISPOSTO - CONSEGUENTE INCLUSIONE SUL PREDETTO CALCOLO - NECESSITÀ - FATTISPECIE RELATIVA ALLA COSIDDETTA INDENNITÀ FORFETTIZZATA DI TRASFERTA PER I DIPENDENTI DELL'ENEL.*
L'istituto della trasferta presuppone che lo spostamento del lavoratore sia determinato da fatti occasionali e contingenti, implicanti di volta in volta singole decisioni del datore di lavoro; pertanto, non ricorre la situazione di fatto presupposta da tale istituto allorché la prestazione lavorativa deve essere eseguita, normalmente e sistematicamente, in località diverse da quella dove ha Sede l'azienda, con la conseguenza che ha natura retributiva - e va quindi inclusa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ex artt. 2120 e 2121 cod. civ. (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) - lo speciale emolumento previsto dalla contrattazione collettiva per compensare la peculiare connotazione di tale prestazione lavorativa. (nella specie la suprema Corte ha confermato, in tale parte, la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto che l'indennità forfettizzata di trasferta, prevista dalla contrattazione collettiva per i dipendenti dell'ENEL, dovesse essere computata nella base di calcolo dell'indennità di anzianità). (V 764/87, mass n 450457; (V 3179/86, mass n 446174; (V 2264/86, mass n 445410; (V 756/86, mass n 444300; (V 354/86, mass n 443971; (Conf 6799/86, mass n 448912).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)