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Sez. 5 - , Ordinanza n. 2206 del 25/01/2019 (Rv. 652328 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Processo tributario - Compensazione delle spese per gravi ed eccezionali ragioni - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652328-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE

Nel processo tributario le "gravi ed eccezionali ragioni" indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che aveva fondato la compensazione delle spese sulla asserita situazione di difficoltà della contribuente nella conoscenza effettiva dell'atto impositivo, in quanto notificato nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15, Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)