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Sez. L, Sentenza n. 178 del 19/01/1985 (Rv. 438399 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE COMPARATIVA DEL COMPORTAMENTO DEI CONTRAENTI - COMPITO DEL GIUDICE - ACCERTAMENTO DELLA INSUSSISTENZA O DELLA NON GRAVITÀ DELL'INADEMPIMENTO ECCEPITO - CONSEGUENZE - FATTISPECIE IN TEMA DI ECCEZIONE SOLLEVATA DA UN LAVORATORE SUBORDINATO NEL RIFIUTARE LO SVOLGIMENTO DI MANSIONI SICCOME DEQUALIFICANTI.*
Stato
decisa il 1985-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438399-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE COMPARATIVA DEL COMPORTAMENTO DEI CONTRAENTI - COMPITO DEL GIUDICE - ACCERTAMENTO DELLA INSUSSISTENZA O DELLA NON GRAVITÀ DELL'INADEMPIMENTO ECCEPITO - CONSEGUENZE - FATTISPECIE IN TEMA DI ECCEZIONE SOLLEVATA DA UN LAVORATORE SUBORDINATO NEL RIFIUTARE LO SVOLGIMENTO DI MANSIONI SICCOME DEQUALIFICANTI.*

Proposta da una parte l'exceptio inadimpleti contractus - utilmente invocabile anche relativamente ad un contratto di lavoro subordinato, tenuto conto della sua tipica natura di contratto a prestazioni corrispettive - il giudice deve procedere ad una valutazione comparativa del comportamento dei contraenti, avendo riguardo all'elemento cronologico delle rispettive inadempienze, nonché alla loro proporzionalità e causalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e se rileva che lo inadempimento della parte nei cui confronti è opposta la eccezione non sussiste o non è grave, deve ritenere che il rifiuto dell'altra parte di adempiere non è di buona fede e quindi non è giustificato ai sensi dell'art. 1460 secondo comma cod. civ.. (nella specie, sancendo tale principio, la suprema Corte ha confermato la sentenza con la quale i giudici del merito avevano negato fondamento alla suddetta eccezione, opposta da un lavoratore il quale aveva reiteratamente rifiutato lo svolgimento delle mansioni assegnategli ed effettivamente svolte per un apprezzabile lasso di tempo, assumendo che le medesime erano dequalificanti rispetto ad altre di cui era stato anteriormente incaricato, sebbene le une e le altre, pur essendo fra loro diverse, fossero, alla stregua delle previsioni contrattuali, individuabili come proprie della categoria di inquadramento). (V 5865/81, mass n 416603).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)