Sez. 3, Sentenza n. 5865 del 06/11/1981 (Rv. 416603 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DEI SINGOLI INADEMPIMENTI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DEI SINGOLI INADEMPIMENTI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando una parte giustifica la propria inadempienza con l'inadempienza dell'altra, si deve procedere, nell'indagine sull'importanza dei singoli inadempimenti, alla valutazione comparativa del comportamento dei contraenti, con riferimento non solo all'elemento cronologico di tali comportamenti, ma altresì ai rapporti di causalità e proporzionalità dei medesimi rispetto alla funzione economico- sociale del contratto, al fine di stabilire se il comportamento di una parte giustifichi effettivamente il rifiuto dell'altra di eseguire le prestazioni dovute, tenendo presente che, quando l'inadempimento non è grave, il rifiuto di adempiere la controprestazione non può ritenersi di buona fede e, quindi, giustificato. Tale rifiuto può considerarsi in buona fede solo se si traduca in un comportamento che, oltre a non contrastare con i principi generali della correttezza e della lealtà, risulti oggettivamente ragionevole e logico, nel senso di trovare concreta giustificazione nel raffronto fra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate, in relazione ai legami di corrispettività e contemporaneità delle medesime. (Conf 4862/80, mass n 408689; (Conf 3151/78, mass n 406944).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)