Sez. L, Sentenza n. 6609 del 05/12/1988 (Rv. 460911 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - ASSEGNAZIONE DEL DIPENDENTE A MANSIONI INFERIORI A QUELLE CORRISPONDENTI ALLA SUA QUALIFICA - RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA A RIFIUTO NON ACCOMPAGNATO DA ALCUNA DISPONIBILITÀ ALL'ESPLETAMENTO DI MANSIONI COERENTI CON LA QUALIFICA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - ASSEGNAZIONE DEL DIPENDENTE A MANSIONI INFERIORI A QUELLE CORRISPONDENTI ALLA SUA QUALIFICA - RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA A RIFIUTO NON ACCOMPAGNATO DA ALCUNA DISPONIBILITÀ ALL'ESPLETAMENTO DI MANSIONI COERENTI CON LA QUALIFICA.*
L'illegittimo comportamento del datore di lavoro, consistente nell'assegnare il dipendente a mansioni inferiori a quelle corrispondenti alla sua qualifica, può giustificare il rifiuto della prestazione lavorativa, in forza dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 cod. civ., solo quando tale reazione risulti proporzionata e conforme a buona fede. (nella specie, il dipendente aveva abbandonato il posto di lavoro, senza manifestare alcuna disponibilità all'espletamento di mansioni coerenti con la qualifica. La S.C., alla stregua del principio di cui sopra, ha ritenuto correttamente esclusa dal giudice del merito l'invocabilità della citata norma per contestare la legittimità del licenziamento intimato a causa di detto abbandono). (V 1113/87, mass n 450667; (V 178/85, mass n 438399).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)