Sez. 1, Sentenza n. 5693 del 01/12/1978 (Rv. 395482 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - NATURA INTRINSECA (EFFETTI DEGLI ATTI) - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - NATURA INTRINSECA (EFFETTI DEGLI ATTI) - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
L'art 8 della precedente legge di registro, corrispondente all'art 19 di quella vigente, a norma del quale l'imposta di registro deve essere applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti dell'alto tassato, anche se non vi corrisponda il titolo o la Forma apparente, impone di avere riguardo non solo agli effetti voluti dalle parti ma anche a quelli che, ancorche non voluti, il negozio e oggettivamente idoneo a produrre in forza della fattispecie normativa in cui si inquadra, sicche, sotto questo profilo, l'interpretazione puo condurre a risultati piu ampi di quelli raggiungibili con una interpretazione del negozio incentrata esclusivamente sull'intenzione delle parti. (V 2437/75, mass n 365837).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 8, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)