Sez. 1, Sentenza n. 2437 del 28/09/1973 (Rv. 365837 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - CONTENUTO DELL'ATTO: DETERMINAZIONE - REGOLA ERMENEUTICA DELL'ART 8 DELLA LEGGE DI REGISTRO - EFFETTI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - CONTENUTO DELL'ATTO: DETERMINAZIONE - REGOLA ERMENEUTICA DELL'ART 8 DELLA LEGGE DI REGISTRO - EFFETTI.*
La regola interpretativa di cui all'art 8, della legge di registro (RD 30 dicembre 1923 n 3269), se da un lato con il criterio della potenzialita oggettiva degli effetti consente di pervenire a risultati piu ampi (nella individuazione degli Atti da sottoporre a tassa di registro) di quelli raggiungibili con una ricostruzione del negozio incentrata sulla intenzione delle parti (art 1362 cod civ), dall'altro lato risulta piu restrittiva di quella desumibile dall'art 1362, secondo comma, cod civ restando escluso ogni riferimento ad elementi extratestuali. (V 203/72, mass n 355999).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)