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Sez. 1, Sentenza n. 5563 del 16/10/1980 (Rv. 409420 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - NATURA INTRINSECA (EFFETTI DEGLI ATTI) - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1980-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409420-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - NATURA INTRINSECA (EFFETTI DEGLI ATTI) - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Il principio in forza del quale l'imposta di registro e un'imposta d'atto, nel senso che il contenuto e la natura del documento da registrarsi debbono ricavarsi esclusivamente dalle clausole di esso, senza possibilita di modifiche od integrazioni in base ad elementi desunti aliunde, non si traduce in una regola di interpretazione alla stregua di canoni di mera letteralita, e non osta a che le clausole medesime siano valutate nella loro effettiva potenzialita, per ricercare il concreto intento perseguito ed attuato dalle parti, indipendentemente dal nomen iuris prescelto, e, quindi, consente di prendere in considerazione anche il collegamento fra piu patti, negoziali, ove espressione di un disegno unitario, si da evidenziare l'effettiva portata dell'atto da tassare. (V 2658/79, mass n 398985; (V 5693/78, mass n 395482; (V 2437/75, mass n 365837).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 8, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)