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Sez. 3, Sentenza n. 8962 del 03/07/1997 Ud. (dep. 03/10/1997) Rv. 208449 - 01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI | Descrizione del fatto attraverso il riferimento al capo d'imputazione - Ammissibilità - Legittimazione - Criteri d'individuazione.
Stato
decisa il 1997-07-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208449-01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI

Le condizioni d'ammissibilità della costituzione di parte civile e della correlata domanda di risarcimento del danno derivante da reato nel processo penale sono rispettate se l'esposizione della vicenda sia svolta con riferimento a quanto, in punto di fatto, risulti dal capo d'imputazione e se la legittimazione soggettiva si ricavi, oltre che, da espressa indicazione, dalla coincidenza certa tra la persona offesa dal reato, contestato all'imputato, ed il proponente dell'istanza di condanna di quest'ultimo per gli effetti civili.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 78 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)