Sez. 1, Sentenza n. 9534 del 12/01/2001 Cc. (dep. 07/03/2001) Rv. 218090 - 01
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI | Esposizione delle ragioni che giustificano la domanda - Richiamo al fatto descritto nel capo d'imputazione - Sufficienza - Condizioni - Fattispecie in tema di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI
In tema di costituzione di parte civile e con riguardo all'esposizione, richiesta a pena di inammissibilità dall'art.78 c.p.p., delle ragioni che giustificano la domanda, deve ritenersi che l'impegno argomentativo necessario all'illustrazione di dette ragioni dipenda dalla natura delle imputazioni e dal rapporto tra i fatti lamentati e la pretesa azionata. Ne consegue che quando tale rapporto sia immediato - come si verifica nel caso in cui si lamenti il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, penalmente sanzionato dall'art.659 cod. pen. - è sufficiente, per l'adempimento del precetto normativo, il mero richiamo al fatto descritto nel capo d'imputazione o al titolo del reato ivi indicato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 78 CORTE COST., Cod. Pen. art. 659
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)