Sez. 6, Sentenza n. 39695 del 15/11/2002 Ud. (dep. 23/11/2002) Rv. 225421 - 01
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI | "Causa petendi" - Esposizione analitica - Necessità - Condizioni - Fattispecie in tema di esercizio abusivo della professione.
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI
In tema di costituzione di parte civile, l'inosservanza della prescrizione dell'art. 78 cod.proc.pen., che richiede a pena di inammissibilità l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda, è ravvisabile solo ove, in base alla dichiarazione, non sia individuabile, neppure per relationem all'addebito elevato con l'imputazione, il rapporto tra fatto-reato e danno lamentato, che deve invece essere specificato quando il danno viene ricollegato a reati di pericolo e, comunque, quando il danneggiato con si identifichi con la persona offesa (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto affetta da inammissibilità la costituzione di parte civile priva di legitimatio ad causam di coloro che avevano affidato l'esecuzione di lavori di progettazione a persone che abusivamente esercitavano la professione di architetto)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 com. 1 n. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 78 com. 1 n. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 348 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)