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Sez. L, Sentenza n. 3108 del 12/05/1980 (Rv. 406894 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - COSTITUZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA EX ART 13 DELLA LEGGE N 1338 DEL 1962 - SOMME VERSATE AL FINE PREDETTO - DEBITO DI VALORE DEL DATORE DI LAVORO NEI CONFRONTI DEL LAVORATORE - RIVALUTABILITA D'UFFICIO ANCHE IN APPELLO.*
Stato
decisa il 1980-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406894-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - COSTITUZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA EX ART 13 DELLA LEGGE N 1338 DEL 1962 - SOMME VERSATE AL FINE PREDETTO - DEBITO DI VALORE DEL DATORE DI LAVORO NEI CONFRONTI DEL LAVORATORE - RIVALUTABILITA D'UFFICIO ANCHE IN APPELLO.*

La domanda del lavoratore diretta ad ottenere il rimborso dal datore di lavoro delle somme versate all'INPS per la Costituzione della rendita vitalizia ex art 13 della legge 12 agosto 1962 n 1338, in misura pari alla pensione o quota di pensione venuta a mancare in conseguenza dell'omissione contributiva, ha per oggetto la valutazione e la liquidazione di un'obbligazione di danni e quindi un debito di valore. Pertanto, ai fini della reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente, tali somme sono suscettibili di rivalutazione in relazione al mutamento del potere di acquisto della moneta da effettuarsi al momento della decisione anche d'ufficio dal giudice di appello in Mancanza della manifestazione di volonta del danneggiato incompatibile con l'induzione degli effetti della svalutazione nell'oggetto del riesame. (V 1746/79, mass n 398107; (V 2240/78, mass n 391630; (V 57/78, mass n 389352).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2116, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)