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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16374 del 19/06/2019 (Rv. 654320 - 01)

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Contemporanea pendenza di due cause identiche, l'una nella fase di discussione nel merito della pretesa, l'altra nella fase della residua questione delle spese processuali successiva al giudicato sul merito - Litispendenza - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654320-01

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA

Il rapporto di litispendenza va accertato, nel giudizio successivo, con riferimento alla situazione processuale esistente al tempo della decisione della questione stessa, tenendo anche conto di eventi sopravvenuti incidenti sui rapporti processuali; pertanto, non sussiste litispendenza ove - perdurando tra gli stessi soggetti la contemporanea pendenza di due cause identiche per "petitum" e per "causa petendi" - in una sia in discussione il merito della pretesa azionata, mentre nell'altra residui solo la questione delle spese processuali, essendosi sul merito formato il giudicato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la insussistenza della litispendenza in un'ipotesi in cui, a seguito di sentenza di primo grado con la quale era stata rimessa la causa davanti al giudice competente, una parte, scaduto il termine per la riassunzione, aveva nuovamente azionato la pretesa in via monitoria e l'altra aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo nonché appello avverso la sentenza in questione in relazione all'omessa liquidazione delle spese processuali).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)