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Sez. 3, Sentenza n. 4709 del 11/07/1983 (Rv. 429601 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITÀ ALLE CONTROVERSIE AGRARIE - ESCLUSIONE - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CON IL RITO ORDINARIO ANZICHÉ CON QUELLO DEL LAVORO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429601-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITÀ ALLE CONTROVERSIE AGRARIE - ESCLUSIONE - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CON IL RITO ORDINARIO ANZICHÉ CON QUELLO DEL LAVORO - IRRILEVANZA.*

La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, disposta dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, non si applica, ai sensi dell'art. 3 della legge medesima, alle controversie in materia agraria, devolute alla cognizione delle Sezioni specializzate agrarie. Questa esclusione del regime della sospensione dei termini si ricollega al carattere d'urgenza che presentano le suddette controversie, e, pertanto, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo rito delle cause di lavoro, prescinde dalla circostanza che il relativo procedimento sia effettivamente assoggettato a tale rito, ovvero si svolga con il rito ordinario. (V 6747/81, mass n 417628; (V 5107/80, mass n 408969).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)