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Sez. 4, Sentenza n. 5302 del 21/01/2004 Cc. (dep. 10/02/2004) Rv. 227096 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ | Periculum in mora - Nozione - Caratteri.
Stato
decisa il 2004-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227096-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ

Il "periculum in mora" che, ai sensi del primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen., legittima il sequestro preventivo, deve intendersi non come generica ed astratta eventualità, ma come concreta possibilità, desunta dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto, che il bene assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o alla agevolazione della commissione di altri reati: la legge ha inteso, infatti, contenere il sacrificio dei diritti dei cittadini nei ristretti limiti dettati dalle effettive esigenze di prevenzione del processo penale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)