Sez. 5, Sentenza n. 12064 del 16/12/2009 Cc. (dep. 29/03/2010) Rv. 246881 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Presupposti e ambito di operatività - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO
In tema di sequestro preventivo, il "periculum" rilevante al fine della adozione della misura cautelare deve presentare i requisiti della concretezza e della attualità e deve essere valutato con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione, sicché esso deve essere inteso, non già come mera astratta eventualità, ma come concreta possibilità - desunta dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto - che la libera disponibilità del bene assuma carattere strumentale rispetto alla agevolazione della commissione di altri reati della stessa specie. Inoltre, è necessaria la sussistenza del requisito della pertinenzialità del bene sequestrato, nel senso che il bene oggetto di sequestro preventivo deve caratterizzarsi da una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la "res" ed il reato commesso. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il Tribunale ha confermato l'ordinanza di sequestro preventivo di due armi regolarmente detenute e rinvenute nell'abitazione dell'indagato, il quale nel corso di una lite aveva rivolto all'indirizzo della sorella la seguente espressione "prendo il fucile e vi do quattro schioppettate". In motivazione la S.C. ha evidenziato che non si trattava di cose servite per commettere il reato contestatogli, posto che l'imputato non aveva utilizzato i fucili per commettere il delitto di minaccia ma li aveva semplicemente evocati verbalmente pronunciando la predetta espressione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)