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Sez. 5, Sentenza n. 22353 del 06/06/2006 Cc. (dep. 26/06/2006) Rv. 234556 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ | Pericolo rilevante ai fini dell'adozione del sequestro - Contenuto - Conseguenze in ordine all'individuazione delle cose pertinenti al reato - Fattispecie: sequestro di azioni ordinarie di una s.p.a..
Stato
decisa il 2006-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234556-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ

In tema di misure cautelari reali, il pericolo rilevante ai fini dell'adozione del sequestro preventivo deve essere inteso in senso oggettivo, come probabilità di danno futuro, connesso all'effettiva disponibilità materiale o giuridica del bene sequestrato o al suo uso e deve essere concreto e attuale; ne deriva che le cose "pertinenti" al reato, oggetto di sequestro preventivo, sono, non solo quelle caratterizzate da un'intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso ed a quelli futuri di cui si paventa la commissione, ma anche quelle che risultino indirettamente legate al reato per cui si procede, sempre che la libera disponibilità di esse possa dare luogo al pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il Tribunale, in sede di appello, ha rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo di azioni ordinarie di una società per azioni, disposto in relazione al delitto di manipolazione del mercato degli strumenti finanziari di cui all'art. 185 D.Lgs. n. 58 del 1998, come modificato dall'art. 9, comma secondo, della legge n. 62 del 2005, ritenendo sussistente il pericolo di protrazione delle conseguenze del reato, nella realizzazione della plusvalenza perseguita mediante la già conseguita alterazione del prezzo di mercato delle suddette azioni).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)