diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4929 del 04/05/1991 (Rv. 471984 - 01)

Procedimento civile - Termini processuali - Prorogabilità | Controversie agrarie - Sospensione durante il periodo feriale - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471984-01

Procedimento civile - Termini processuali - Prorogabilità

Alle controversie agrarie, in quanto soggette al rito del lavoro, non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, prevista dalla legge n. 742 del 1969; e ciò anche con riguardo al termine per la proposizione del ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)