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Sez. 3, Sentenza n. 8829 del 11/08/1995 (Rv. 493655 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Controversie agrarie - Sospensione dei termini durante il periodo feriale - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1995-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493655-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE

Alle controversie agrarie non si applica, a norma dell'art. 3 legge 7 ottobre 1969 n. 742 che richiama l'art. 429 cod. proc. civ., sostituito dall'art. 409 nuovo testo per effetto dell'art. 1 della legge n. 533/73, la sospensione dei termini durante il periodo feriale e ciò anche con riguardo al termine per la proposizione del ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)