Sez. 3, Sentenza n. 8829 del 11/08/1995 (Rv. 493655 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Controversie agrarie - Sospensione dei termini durante il periodo feriale - Inapplicabilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
Alle controversie agrarie non si applica, a norma dell'art. 3 legge 7 ottobre 1969 n. 742 che richiama l'art. 429 cod. proc. civ., sostituito dall'art. 409 nuovo testo per effetto dell'art. 1 della legge n. 533/73, la sospensione dei termini durante il periodo feriale e ciò anche con riguardo al termine per la proposizione del ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)