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Sez. 3, Sentenza n. 700 del 21/01/1995 (Rv. 489819 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Controversie elencate nell'art. 429 codice procedura civile sostituito dall'art. 409 codice procedura civile - Esclusione - Procedimento svoltosi senza l'osservanza del rito del lavoro - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489819-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE

L'art. 3 Legge 7 ottobre 1969 n. 742 esclude dal regime della sospensione dei termini relativi al periodo feriale tutte le controversie elencate nell'art. 429 codice procedura civile (sostituito dall'art. 409 a seguito della Legge 11 agosto 1973 n. 533) e, perciò, non solo le controversie individuali di lavoro, ma altresì quelle indicate nel n.2) del citato art. 409, concernenti i rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, d'affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da ogni altro contratto agrario, ferma restando la competenza delle Sezioni specializzate agrarie sancita da tale ultima disposizione. Siffatta esclusione, essendo correlata non alla specialità del rito, bensì alla natura ed all'urgenza di dette controversie, opera anche nel caso in cui il relativo procedimento si sia in concreto svolto senza l'osservanza del rito del lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge Cost. 11/08/1973 num. 533 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)