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Sez. 3, Sentenza n. 9622 del 26/09/1997 Ud. (dep. 28/10/1997) Rv. 208865 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE | Rigetto della richiesta di patteggiamento avanzata da concorrenti nel reato - Partecipazione al giudizio nei confronti di imputato concorrente diverso da quelli la cui richiesta è stata respinta - Incompatibilità - Esclusione - Illegittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede tale ipotesi come causa di incompatibilità - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1997-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208865-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE

Non incide sul principio di terzietà del giudice l'avere in precedenza respinto la richiesta di patteggiamento avanzata da concorrenti nel medesimo reato per il quale l'imputato è tratto a giudizio. Per tale ragione è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede tale ipotesi come causa di incompatibilità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)