Sez. 1, Sentenza n. 7269 del 20/12/1999 Cc. (dep. 20/01/2000) Rv. 214991 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO | Applicazione della pena su richiesta nei confronti del medesimo imputato per reato materialmente concorrente con quello da giudicare - Causa di incompatibilità - Esclusione - Fattispecie: reato fiscale di false annotazioni in scritture contabili e reato di false comunicazioni sociali.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO
Non sussiste incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento (art.34 c.p.p.) nel caso in cui il giudice abbia pronunciato o abbia concorso a pronunciare, nei confronti del medesimo imputato, sentenza di applicazione della pena su richiesta relativamente a reato da considerare in concorso materiale con quello da giudicare. (Nella specie la sentenza di applicazione della pena era stata pronunciata per il reato di false annotazioni in scritture contabili, previsto dall'art.1 del D.L.10 luglio 1982 n.429, conv. con modif. in legge 7 agosto 1982 n.516, ed il reato da giudicare era quello di false comunicazioni sociali di cui all'art.2621 cod.civ.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 1 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)