Sez. 1, Sentenza n. 1276 del 07/05/1974 (Rv. 369344 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - SERVITU - REGOLAMENTO DI IGIENE DEL COMUNE DI MILANO - CORTILI CONFINANTI DI PIU EDIFICI - UNICO CORTILE - CONDIZIONI - CONVENZIONE DI PERPETUA SERVITUS INAEDIFICANDI RECIPROCA - NECESSITA - COSTITUZIONE DI SERVITU - CONFIGURABILITA AI FINI DELL'IMPOSTA. *
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - SERVITU - REGOLAMENTO DI IGIENE DEL COMUNE DI MILANO - CORTILI CONFINANTI DI PIU EDIFICI - UNICO CORTILE - CONDIZIONI - CONVENZIONE DI PERPETUA SERVITUS INAEDIFICANDI RECIPROCA - NECESSITA - COSTITUZIONE DI SERVITU - CONFIGURABILITA AI FINI DELL'IMPOSTA. *
L'art 44, comma quarto, del regolamento di igiene del comune di Milano subordina la possibilita di considerare i cortili confinanti come un unico cortile, al fine di conseguire la maggiore edificabilita delle aree circostanti, alla stipulazione di apposita convenzione di reciproca servitu perpetua. L'Obbligo assunto di mantenere perpetuamente libere da costruzioni le aree vincolate a cortile si risolve effettivamente in un divieto di edificare e quindi in una limitazione permanente al godimento di ciascuna area per assicurare un vantaggio alla zona di terreno contiguo, ed e possibile che due fondi siano reciprocamente gravati da analoga servitu. Esattamente, pertanto, nella convenzione di cortile stipulata ai sensi del citato art 44, comma quarto, viene ravvisata, agli effetti dell'imposta di registro, una Costituzione di servitu. (Conf 1623'71, mass n 352048; V 1679'69, mass n 340640).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 1, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)