Sez. 1, Sentenza n. 1623 del 29/05/1971 (Rv. 352048 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - DIRITTI REALI DI GODIMENTO - SERVITU - REGOLAMENTO D'IGIENE DEL COMUNE DI MILANO - ARTICOLO QUARANTAQUATTRO - CORTILI CONFINANTI DI PIU EDIFICI - CONFIGURABILITA DI UNICO CORTILE - CONDIZIONI - CONVENZIONE DI RECIPROCA SERVITUS INAEDIFICANDI PERPETUA - NECESSITA - COSTITUZIONE DI SERVITU - SUSSISTENZA AI FINI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - DIRITTI REALI DI GODIMENTO - SERVITU - REGOLAMENTO D'IGIENE DEL COMUNE DI MILANO - ARTICOLO QUARANTAQUATTRO - CORTILI CONFINANTI DI PIU EDIFICI - CONFIGURABILITA DI UNICO CORTILE - CONDIZIONI - CONVENZIONE DI RECIPROCA SERVITUS INAEDIFICANDI PERPETUA - NECESSITA - COSTITUZIONE DI SERVITU - SUSSISTENZA AI FINI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO.*
L'art 44, comma quarto, del regolamento di igiene del comune di Milano subordina la possibilita di considerare i cortili confinanti come un unico cortile, al fine di conseguire la maggiore edificabilita delle aree circostanti, alla stipulazione di apposita convenzione di reciproca servitu perpetua. L'Obbligo assunto di mantenere perpetuamente libere da costruzioni le aree vincolate a cortile si risolve effettivamente in un divieto di edificare e quindi in una limitazione permanente al godimento di ciascuna area per assicurare un vantaggio alla zona di terreno contiguo. Ed e possibile che due fondi siano reciprocamente gravati da analoga servitu. Esattamente, pertanto, nella convenzione di cortile stipulata ai sensi del citato art 44, comma quarto, viene ravvisata, agli effetti della imposta di registro, una Costituzione di servitu. (V 1679'69, mass n 340640).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 8, Legge 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)