Sez. 2, Sentenza n. 1679 del 14/05/1969 (Rv. 340640 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA(RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - CORTILI E SPAZI INTERNI - REGOLAMENTO D'IGIENE DEL COMUNE DI MILANO ARTICOLO QUARANTAQUATTRO - CORTILI CONFINANTI DI DUE EDIFICI - CONVENZIONE DI RECIPROCA SERVITUTIS INAEDIFICANDI PERPETUA - AMMISSIBILITA - CONFIGURABILITA DI UNICO CORTILE - EFFETTI - DIVIETO DI QUALSIASI COSTRUZIONE - PRESUPPOSTI- COSTRUZIONE DI MURO DI CINTA - PRECLUSIONE.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA(RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - CORTILI E SPAZI INTERNI - REGOLAMENTO D'IGIENE DEL COMUNE DI MILANO ARTICOLO QUARANTAQUATTRO - CORTILI CONFINANTI DI DUE EDIFICI - CONVENZIONE DI RECIPROCA SERVITUTIS INAEDIFICANDI PERPETUA - AMMISSIBILITA - CONFIGURABILITA DI UNICO CORTILE - EFFETTI - DIVIETO DI QUALSIASI COSTRUZIONE - PRESUPPOSTI- COSTRUZIONE DI MURO DI CINTA - PRECLUSIONE.*
L'art.44, comma quarto, del regolamento d'igiene del comune di Milano, ammettendo la convenzione di 'reciproca servitu perpetua inaedificandì a favore ed a carico di ognuno dei due cortili confinanti di due edifici confinanti, tende a far considerare i due cortili come unico cortile, in modo da far determinare la superficie verticale per eventuali sopralzi anziche in base alla proporzione tra la superficie di ciascun cortile e quella delle pareti che lo recingono, in base alla proporzione tra l'area totale dei cortili cosi 'convenzionatì e la superficie complessiva delle pareti ad essi prospicienti. Il contenuto di tale servitu, in Mancanza di specifiche pattuizioni limitative, va inteso nel senso del divieto di realizzazione di qualsiasi opera, anche se questa non sia una costruzione vera e propri purche tale, per entita, ubicazione e caratteristiche strutturali da annullare o semplicemente compromettere la finalita (di assicurare la liberta degli spazi circostanti per fini igienici e di sicurezza od anche di semplice amenita) della corrispondente servitu. Pertanto, in una situazione del genere, deve intendersi preclusa la costruzione fra i due cortili convenzionati del muro di cinta di cui all'art.886 cod civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1031, Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 886
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)