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Sez. 3, Sentenza n. 39406 del 20/06/2013 Ud. (dep. 24/09/2013) Rv. 256698 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Interesse ad impugnare - Rinuncia al beneficio per poterne fruire in futuro - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-06-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256698-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna alla pena pecuniaria condizionalmente sospesa, con il quale l'imputato chiede revocarsi il beneficio allo scopo di preservarlo per eventuali future condanne. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'interesse indicato dal ricorrente a sostegno del ricorso non può considerarsi meritevole di tutela).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)