Sez. 3 - , Sentenza n. 25312 del 05/02/2019 Ud. (dep. 07/06/2019) Rv. 276003 - 01
IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE | Sospensione condizionale di pena pecuniaria - Beneficio non richiesto - Interesse ad impugnare - Sussistenza - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE
L'imputato condannato a pena pecuniaria, che sia stata condizionalmente sospesa senza sua richiesta, ha interesse ad impugnare tale statuizione per ottenere la revoca del beneficio da cui deriva la lesione di un interesse giuridico qualificato, perché dalla condanna consegue l'iscrizione nel casellario giudiziale, che permane finché non siano trascorsi dieci anni dall'esecuzione o dall'estinzione della pena. (In motivazione la Corte ha precisato che l'eliminazione delle iscrizioni dei provvedimenti di condanna per contravvenzioni per le quali sia stata inflitta la pena dell'ammenda, anche se è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, prevista dall'art. 5, comma 2, lett. d), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 287 del 2010, non elide il pregiudizio che nel frattempo si viene a creare in capo all'imputato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, DPR 14/11/2002 num. 313 art. 5 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)