Sez. L - , Sentenza n. 33130 del 10/11/2022 (Rv. 666219 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Società cooperative - Assunzione di persone svantaggiate - Sgravi contributivi ex art. 4, comma 3, della l. n. 381 del 1991 - Percentuale del 30% dei soggetti svantaggiati - Base di calcolo.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
In tema di società cooperative, agli effetti del beneficio contributivo per l'assunzione di persone svantaggiate, di cui all'art. 4, comma 3, della l. n. 381 del 1991, la condizione di cui al comma 2 è soddisfatta se le persone svantaggiate di cui al comma 1 costituiscono almeno il trenta per cento dei lavoratori subordinati della cooperativa.
Legge 08/11/1991 num. 381 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)