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Sez. 6, Sentenza n. 24598 del 08/02/2023 Ud. (dep. 07/06/2023) Rv. 284914 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI SERVIZIO PUBBLICO | Dipendente di IPAB operante in regime privatistico - Qualifica pubblicistica - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/284914-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI SERVIZIO PUBBLICO

Non riveste la qualifica di pubblico agente il dipendente di un IPAB che svolga mansioni in regime giuridico di diritto privato, in quanto il criterio oggettivo-funzionale delineato dagli artt. 357 e 358 cod. pen. impone di avere riguardo all'attività concretamente esercitata dal soggetto attivo, piuttosto che alla natura pubblica, o a prevalente partecipazione pubblica, dell'ente di appartenenza. (Fattispecie in cui la Corte ha riqualificato in appropriazione indebita aggravata le condotte di peculato contestate alla ricorrente, archivista con divieto espresso di firma, poi istruttore direttivo, rilevando come la sentenza si fosse attestata sul solo rilievo del controllo pubblicistico della casa di cura gestita dall'istituto di assistenza).

Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Cod. Pen. art. 358 CORTE COST., Legge 26/04/1990 num. 86 CORTE COST., Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 646 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)