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Sez. L, Sentenza n. 6348 del 16/03/2009 (Rv. 607420 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE | Legittimazione passiva - Soggetto non partecipe del giudizio di merito - Ammissibilità del ricorso - Esclusione - Costituzione del soggetto "non parte" nel giudizio di merito - Efficacia sanante - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607420-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE

E inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti di chi, dalla sentenza impugnata, non risulti essere stato parte del giudizio di merito, ove non sia stato dedotto e/o provato il rituale conferimento della rappresentanza sostanziale e processuale, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio perchè attinente alla regolare costituzione del contraddittorio. Né può ritenersi che la costituzione nel giudizio di legittimità del "soggetto-terzo nel processo" che eccepisca il proprio difetto di legittimazione passiva possa avere efficacia sanante della nullità dell'impugnazione, non potendosi attribuire al comportamento di quest'ultimo - in assenza di riscontri probatori sulla intervenuta successione tra i soggetti, il cui onere incombe sulla parte ricorrente - la valenza di "ficta confessio" o della non contestazione, tanto da assimilare (inammissibilmente), quanto agli effetti sananti, la costituzione dell'intimato nel giudizio di cassazione a quella del convenuto (e dell'appellato) nel giudizio di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)