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Sez. 1, Sentenza n. 13954 del 16/06/2006 (Rv. 590581 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE | Spettanza - Condizioni - Ricorso proposto da o contro soggetti non parti nel giudizio di merito - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590581-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE

La qualità di parte legittimata a proporre ricorso per cassazione o per resistere ad esso spetta unicamente a chi abbia formalmente assunto la veste di parte nel giudizio di merito conclusosi con la decisione impugnata. Ne consegue che va dichiarato inammissibile, per difetto di rituale instaurazione del processo, il ricorso per cassazione proposto da o contro soggetti diversi da quelli che sono stati parti nel giudizio di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)