diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 520 del 16/01/2012 (Rv. 620853 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE | Spettanza - Condizioni - Impugnazione proposta da o contro soggetti non parti nel previo giudizio di merito - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620853-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE

La qualità di parte legittimata a proporre appello o ricorso per cassazione, come a resistervi, spetta ai soggetti che abbiano formalmente assunto la veste di parte nel previo giudizio di merito, con la conseguenza che va dichiarata inammissibile l'impugnazione proposta contro soggetti diversi da quelli che sono stati parti nel suddetto giudizio. (Nella specie, la parte destinataria della notificazione dell'atto di appello, sebbene non avesse partecipato al giudizio di primo grado, si era poi costituita in secondo grado e la S.C., nel confermare la decisione impugnata - che aveva dichiarato inammissibile il gravame nei confronti di detta parte per non esser stata evocata in primo grado, con condanna alle spese dell'appellante - ha rilevato che né l'omessa indicazione, nella citazione in appello, del requisito di cui all'art. 163, primo comma, n. 2), cod. proc. civ., da correlarsi al seguente art. 164, né la mancata specificazione del titolo per il quale si era inteso estendere il contraddittorio, potevano escludere la volontà di coinvolgere nel relativo giudizio la parte stessa, la cui costituzione sanante aveva determinato un eccesso e non un difetto di contraddittorio, con conseguente mancanza delle condizioni per rilevare la pretesa nullità del giudizio di appello, così da giustificare l'anzidetta condanna alle spese del grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)