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Sez. 1, Sentenza n. 62 del 21/12/1978 Ud. (dep. 07/01/1980) Rv. 143802 - 01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - REATI DI MONOPOLIO-CONTRABBANDO-COLLUSIONE-CORRUZIONE-RAPPORTI TRA LE IPOTESI CRIMINOSE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1978-12-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/143802-01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - REATI DI MONOPOLIO-CONTRABBANDO-COLLUSIONE-CORRUZIONE-RAPPORTI TRA LE IPOTESI CRIMINOSE - FATTISPECIE.*

Per integrare gli estremi del reato di collusione e sufficiente l'esistenza di un semplice accordo tra il militare della guardia di finanza e l'estraneo per frodare la finanza mentre ogni altra attivita criminosa del finanziere originata dalla collusione conserva la propria autonomia giuridica ed integra una distinta violazione della legge penale. Pertanto, nell'ipotesi in cui il militare della guardia di finanza non si sia limitato ad accordarsi con degli estranei per frodare la finanza, ma abbia compiuto Atti contrari ai propri doveri di ufficio, rettamente viene ritenuto responsabile anche per il delitto di corruzione. (nella specie, il militare della guardia di finanza aveva, altresi, agevolato lo sbarco dei tabacchi, ricevendo poi delle somme di danaro).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319 PENDENTE, Legge 09/12/1941 num. 1383 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)