Sez. 6, Sentenza n. 278 del 01/02/1983 Cc. (dep. 01/03/1983) Rv. 157713 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - REATO - MILITARE DELLA GUARDIA DI FINANZA - COLLUSIONE - NATURA DI DELITTO PROPRIO - MOMENTO CONSUMATIVO: ACCORDO TRA FINANZIERE E PRIVATO.*
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - REATO - MILITARE DELLA GUARDIA DI FINANZA - COLLUSIONE - NATURA DI DELITTO PROPRIO - MOMENTO CONSUMATIVO: ACCORDO TRA FINANZIERE E PRIVATO.*
Il delitto di collusione, previsto dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1941 n. 1383 è un delitto proprio del militare della guardia di finanza che si perfeziona col semplice accordo tra finanziere e privato allo scopo di frodare la finanza, senza che sia necessaria alcuna ulteriore attività criminosa, la quale, se posta in essere, concorre col reato di collusione. (V mass n 155748 ed ivi citate; (Conf mass n 145786; (Conf mass n 143802; (Conf mass n 120067; (Conf mass n 115101; (Conf mass n 103887).*
Riferimenti normativi: Legge 09/12/1941 num. 1383 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)