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Sez. 1, Sentenza n. 7970 del 20/06/1984 Ud. (dep. 04/10/1984) Rv. 165906 - 01

GIURISDIZIONE PENALE - GIURISDIZIONI SPECIALI - TRIBUNALE MILITARE - REATI MILITARI - INSUBORDINAZIONE MILITARE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEGLI ARTT. 186 E 189 C.P.M.P. - APPLICAZIONE DELLE NORME CHE DISCIPLINANO I REATI COMUNI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-06-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165906-01

GIURISDIZIONE PENALE - GIURISDIZIONI SPECIALI - TRIBUNALE MILITARE - REATI MILITARI - INSUBORDINAZIONE MILITARE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEGLI ARTT. 186 E 189 C.P.M.P. - APPLICAZIONE DELLE NORME CHE DISCIPLINANO I REATI COMUNI - CONDIZIONI.*

Qualora venga meno la sanzione, il precetto cessa di costituire reato ed acquista, al massimo, il significato di mera istruzione con contenuto morale. Ne consegue che - avendo la Corte costituzionale dichiarato illegittimi nella parte sanzionatoria i reati militari puniti dagli artt. 186 e 189 C.P.m.P. - i fatti originariamente previsti come ipotesi di insubordinazione diverse dall'omicidio volontario, potranno eventualmente costituire i reati di cui agli artt. 336, 337 e 341 cod. pen. solo se sussistono gli estremi delle fattispecie previste da dette norme comuni. (V mass n 164855; (V mass n 164857).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 336 CORTE COST., Cod. Pen. art. 337 CORTE COST., Cod. Pen. art. 341 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 186 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 189 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)