Sez. U, Sentenza n. 5655 del 26/05/1984 Ud. (dep. 15/06/1984) Rv. 164855 - 01
GIURISDIZIONE PENALE - GIURISDIZIONI SPECIALI - TRIBUNALE MILITARE - REATI MILITARI - INSUBORDINAZIONE MILITARE - INTERVENTO ABROGATIVO DELLA CORTE COSTITUZIONALE - APPLICAZIONE DELLE NORME CHE DISCIPLINANO I REATI COMUNI - CONDIZIONI.*
GIURISDIZIONE PENALE - GIURISDIZIONI SPECIALI - TRIBUNALE MILITARE - REATI MILITARI - INSUBORDINAZIONE MILITARE - INTERVENTO ABROGATIVO DELLA CORTE COSTITUZIONALE - APPLICAZIONE DELLE NORME CHE DISCIPLINANO I REATI COMUNI - CONDIZIONI.*
In seguito alla "cancellazione" per intervento della Corte costituzionale delle norme speciali del cod.pen.mil.Pace sulla insubordinazione militare quando il soggetto passivo del reato sia un superiore dell'agente con qualifica di pubblico ufficiale si applicano le norme contenute negli artt. 336, 337 e 341 cod. pen., sempre che sussistano in concreto gli estremi della fattispecie prevista da dette norme comuni. Infatti, venuta meno la Rilevanza della qualifica di "superiore", il principio di specialità impone di dare prevalenza alla qualità di pubblico ufficiale, con il conseguente spostamento, in questo caso, della giurisdizione a favore del giudice ordinario.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 336 CORTE COST., Cod. Pen. art. 337 CORTE COST., Cod. Pen. art. 341 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 186 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 189 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)