Sez. 3, Sentenza n. 5127 del 01/02/1979 Ud. (dep. 02/06/1979) Rv. 142144 - 01
DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE - SOSTITUTO - MODALITA DI NOMINA - INOSSERVANZA - EFFETTI.*
DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE - SOSTITUTO - MODALITA DI NOMINA - INOSSERVANZA - EFFETTI.*
La nomina di un sostituto del difensore ai sensi dell'art 127 cod proc pen per essere valida deve essere fatta dal difensore medesimo con dichiarazione inserita nel verbale di udienza o con atto scritto, rispettando in questa ultima ipotesi le formalita di cui all'art 9 RDL 27 novembre 1933, n 1578 contenente norme sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, mentre non e valida se fatta con dichiarazione dello stesso sostituto: in tale ipotesi si verifica la nullita assoluta e insanabile di cui all'art 185 n 3 cod proc pen.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 127, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)