diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 456 del 20/06/2000 (Rv. 537764 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Giudizio di cognizione davanti al Tribunale amministrativo regionale - Provvedimento di sospensione dell'atto impugnato - Appello al Consiglio di Stato - Efficacia preclusiva del regolamento di giurisdizione - Insussistenza.
Stato
decisa il 2000-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537764-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

Nel corso e in riferimento ad un giudizio proposto davanti al tribunale amministrativo regionale, la proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione non viene meno per effetto della emanazione da parte del tribunale amministrativo di un provvedimento di sospensione dell'atto impugnato e della proposizione, contro detto provvedimento, dell'appello al Consiglio di Stato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 21 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)