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Sez. 5, Sentenza n. 1181 del 27/01/2001 (Rv. 543495 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Indebita detrazione per operazioni inesistenti - Contestazione al contribuente - Legittimità della detrazione - Prova - Onere del contribuente - Recupero a tassazione dell'imposta indebitamente detratta - Ammissibilità - Condono effettuato sulla base della legge n. 413 del 1991 - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2001-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543495-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE

Nel caso in cui l'amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture perché relative ad operazioni inesistenti, la prova della legittimità e della correttezza delle detrazioni IVA deve essere fornita dal contribuente con la esibizione dei documenti contabili legittimanti. Pertanto, quando costui non è in grado di provare la fonte che legittima la detrazione, questa devesi ritenere indebita e legittimamente l'Ufficio procede a recuperare a tassazione l'imposta irritualmente detratta senza che vi osti il condono effettuato sulla base della legge n. 413 del 1991, essendo questo inefficace se il contribuente non elimina, ai sensi dell'art. 52 della legge anzi citata, gli effetti delle detrazioni risultate indebite.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)