Sez. 5, Sentenza n. 13662 del 05/11/2001 (Rv. 550005 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Indebita detrazione per operazioni inesistenti - Contestazione al contribuente - Legittimità della detrazione - Prova - Onere del contribuente - Recupero a tassazione dell'imposta indebitamente detratta - Ammissibilità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE
In tema di IVA, ove l'amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture perché relative ad operazioni inesistenti, spetta al contribuente l'onere di provare la legittimità e la correttezza della detrazione mediante l'esibizione dei relativi documenti contabili. Pertanto, quando costui non è in grado di dimostrare la fonte che giustifica la detrazione, questa devesi ritenere indebita, sicché legittimamente l'Ufficio procede a recuperare a tassazione l'imposta irritualmente detratta.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)