Sez. 5, Sentenza n. 6341 del 03/05/2002 (Rv. 554081 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Indebita detrazione per operazioni inesistenti - Contestazione al contribuente - Legittimità della detrazione - Prova - Onere del contribuente - Recupero a tassazione dell'imposta indebitamente detratta Ammissibilità - Condono effettuato sulla base della legge n. 413 del 1991 - Irrilevanza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE
In tema di IVA, ove l'amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture perché relative ad operazioni inesistenti, spetta al contribuente l'onere di provare la legittimità e la correttezza della detrazione mediante l'esibizione dei relativi documenti contabili. Pertanto, quando costui non è in grado di provare la fonte che legittima la detrazione, questa devesi ritenere indebita e legittimamente l'Ufficio procede a recuperare a tassazione l'imposta irritualmente detratta, e non si rileva ostativo, al riguardo, il condono effettuato ai sensi degli artt. 44 e 49 della legge n. 413 del 1991, essendo questo inefficace se il contribuente non elimina, ex art. 52, comma primo, della legge anzicitata, gli effetti delle detrazioni risultate indebite.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 44, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 49, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 52 com. 1, DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)