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Sez. 1, Sentenza n. 11392 del 02/11/1995 (Rv. 494498 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE | Principio "in claris non fit interpretatio" - Sussistenza di analogo principio nel diritto inglese -.
Stato
decisa il 1995-11-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494498-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE

L'interpretazione letterale ha anche nel diritto inglese - in cui si distingue tra "interpretation" intesa come esegesi della volontà espressa e "construction" diretta a ricostruire la volontà secondo criteri oggettivi - almeno in linea di principio, la stessa portata e lo stesso ruolo previsto dalla disciplina italiana, corrispondendo la "parol evidence rule" al brocardo "in claris non fit interpretatio", il quale vieta al giudice di ricorrere ad ulteriori strumenti ermeneutici quando, all'esito di un procedimento interpretativo, ritenga che dai termini usati dalle parti emerge con chiarezza e univocità la loro comune intenzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)