Sez. 1, Sentenza n. 12957 del 13/07/2004 (Rv. 576431 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE | Principio "In claris non fit interpretatio" - Portata.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE
In tema di interpretazione del contratto l'art. 1362 cod. civ. pone il principio non dell'interpretazione letterale bensì della ricostruzione della volontà delle parti, in ordine alla quale il tradizionale e non codificato principio "in claris non fit interpretatio" postula che la formulazione testuale sia talmente chiara da precludere la ricerca di una volontà diversa, quest'ultima ciò che costituisce peraltro propriamente il "thema demonstrandum", e non già premessa argomentativa di fatto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)