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Sez. 1, Sentenza n. 12957 del 13/07/2004 (Rv. 576431 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE | Principio "In claris non fit interpretatio" - Portata.
Stato
decisa il 2004-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576431-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE

In tema di interpretazione del contratto l'art. 1362 cod. civ. pone il principio non dell'interpretazione letterale bensì della ricostruzione della volontà delle parti, in ordine alla quale il tradizionale e non codificato principio "in claris non fit interpretatio" postula che la formulazione testuale sia talmente chiara da precludere la ricerca di una volontà diversa, quest'ultima ciò che costituisce peraltro propriamente il "thema demonstrandum", e non già premessa argomentativa di fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)