Sez. 3, Sentenza n. 11166 del 19/11/1990 (Rv. 469812 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - CASI - NECESSITÀ DEL LOCATORE - COMUNICAZIONE DI PREAVVISO - OBBLIGO DI ESPORRE LE RAGIONI DEL RECESSO - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - CASI - NECESSITÀ DEL LOCATORE - COMUNICAZIONE DI PREAVVISO - OBBLIGO DI ESPORRE LE RAGIONI DEL RECESSO - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
Il locatore di immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione che, ai sensi degli artt. 29 e 73 della legge n. 392 del 1978, eserciti il recesso per necessità, non è tenuto, nella "comunicazione di preavviso" da inviare al conduttore ai sensi dell'art. 59 della legge stessa, ad esporre le ragioni del recesso, come è invece prescritto dall'art. 29 nella diversa ipotesi del diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza, essendo sufficiente una generica enunciazione, salvo l'Onere della precisazione degli elementi addotti a sostegno della domanda con l'atto introduttivo del procedimento di rilascio. (Conf 2770/88, mass n 458420; (Conf 4802/86, mass n 447502; (Conf 3026/86, mass n 446036).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)